Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1879 del 2 agosto 1983

ECLI:IT:CASS:1983:1879PEN

Massima

Massima ufficiale
In caso di proscioglimento pronunciato con sentenza penale istruttoria, il ricorso per cassazione della parte civile proposto per la tutela dei propri interessi è inammissibile, poiché l'attuale sistema legislativo, dopo la emissione delle sentenze della corte costituzionale n. 1 del 1970 e n. 29 del 1972, innovative della disciplina di cui agli artt. 23 e 195 cod. proc. pen., non consente di individuare, in caso di accoglimento del ricorso, il giudice cui il giudizio debba essere rinviato. La parte civile può pertanto tutelare le proprie ragioni non già con ricorso alle sezioni penali della cassazione, ma in sede civile.

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