Cassazione penale Sez. I sentenza n. 31320 del 19 settembre 2002

ECLI:IT:CASS:2002:31320PEN

Massima

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Il provvedimento provvisorio ed interinale del Magistrato di Sorveglianza che decide sull'istanza di sospensione della pena in pendenza della richiesta di affidamento in prova ai sensi dell'art. 47, comma 4, dell'Ordinamento Penitenziario non ha un autonomo carattere decisorio, ma è finalizzato soltanto ad anticipare gli effetti della futura decisione del Tribunale di Sorveglianza. Pertanto, tale provvedimento non è impugnabile con ricorso per cassazione, in quanto non rientra tra quelli tassativamente indicati dall'art. 69, comma 6, dell'Ordinamento Penitenziario. Tale principio di non impugnabilità dei provvedimenti provvisori ed interinali, contro i quali non è espressamente previsto un mezzo di impugnazione, si applica anche alle ipotesi di cui all'art. 47, comma 4, dell'Ordinamento Penitenziario, in quanto il legislatore ha ritenuto sufficiente la trasmissione immediata degli atti al Tribunale di Sorveglianza competente e la fissazione del termine di 45 giorni per la pronuncia della decisione definitiva. Pertanto, il ricorso proposto contro un provvedimento non impugnabile deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende.

Sentenza completa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ordinanza emessa il 29 giugno 2001 il Magistrato di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile la istanza di sospensione provvisoria, in attesa della decisione definitiva del Tribunale di Sorveglianza, della esecuzione della pena, ex art. 47, c. 4, ord. pen., proposta da S. R. detenuto nella Casa Circondariale di Bollate. Il Magistrato ha rilevato che una precedente istanza di affidamento proposta dal S. è stata già rigettata dal Tribunale e che la nuova istanza ne costituisce mera riproposizione. Contro l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del S. deducendo, con due motivi: 1 - la violazione dell'art. 47, c. 4. legge 354/75. 2 - la carenza di motivazione e la violazione dell'art. 71 sexies legge 354/75. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile in quanto proposto contro un provvedimento non impugnabile. Infatti il provvedimento provvisorio ed interinale previsto dall'…

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