ECLI:IT:CASS:2002:31320PEN
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ordinanza emessa il 29 giugno 2001 il Magistrato di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile la istanza di sospensione provvisoria, in attesa della decisione definitiva del Tribunale di Sorveglianza, della esecuzione della pena, ex art. 47, c. 4, ord. pen., proposta da S. R. detenuto nella Casa Circondariale di Bollate. Il Magistrato ha rilevato che una precedente istanza di affidamento proposta dal S. è stata già rigettata dal Tribunale e che la nuova istanza ne costituisce mera riproposizione. Contro l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del S. deducendo, con due motivi: 1 - la violazione dell'art. 47, c. 4. legge 354/75. 2 - la carenza di motivazione e la violazione dell'art. 71 sexies legge 354/75. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile in quanto proposto contro un provvedimento non impugnabile. Infatti il provvedimento provvisorio ed interinale previsto dall'…
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