Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3306 del 26 marzo 1991

ECLI:IT:CASS:1991:3306PEN

Massima

Massima ufficiale
E` manifestamente infondata la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 444 e seguenti c. p.p. e 248 decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (disposizioni transitorie del nuovo codice di procedura penale), per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, dedotta per disparita` di trattamento in ordine alla applicazione della pena su richiesta delle parti nei giudizi gia` avviati e in quelli nuovi rispetto all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura. Infatti, nessuna violazione del principio di eguaglianze puo` configurarsi in ordine alla applicazione di istituti processuali introdotti ex novo dal legislatore tra provvedimenti gia` avviati e nuovi, in omaggio al noto principio "tempus regit actum".

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