Tribunale Amministrativo Regionale Veneto - Venezia sentenza breve n. 414 del 2016

ECLI:IT:TARVEN:2016:414SENB

Massima

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La realizzazione di opere che comportano una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio è sempre subordinata al previo rilascio di un apposito titolo abilitativo. L'individuazione, tra le opere soggette ad attività edilizia libera, di quelle dirette a soddisfare esigenze temporanee costituisce una deroga a tale principio, con norma di carattere eccezionale che non è suscettibile di interpretazioni estensive. Pertanto, la facoltà di realizzare opere volte a soddisfare esigenze temporanee in assenza di un titolo edilizio può essere ammessa solamente per un uso realmente precario e temporaneo, con conseguente successiva e sollecita eliminazione, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla realizzazione, fermo restando che, ove vi sia l'esigenza di mantenerle per un tempo maggiore, gli interessati devono necessariamente munirsi di un idoneo titolo edilizio. Il superamento del termine di novanta giorni senza la rimozione dell'opera comporta la perdita del carattere di precarietà e temporaneità, rendendo l'opera abusiva, a prescindere dall'accertamento in concreto che essa sia diretta a soddisfare esigenze contingenti e temporanee. Inoltre, le opere che, per le loro caratteristiche strutturali e dimensionali, non possono essere considerate di "lieve entità" ai fini del procedimento semplificato per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica, devono comunque essere rimosse anche sotto il profilo paesaggistico, indipendentemente dal rispetto del termine di centoventi giorni previsto per tale procedura. Infine, la responsabilità dell'adozione di atti amministrativi con rilevanza esterna, come l'ordinanza di demolizione, spetta al dirigente competente, a prescindere dalla sottoscrizione di atti endoprocedimentali da parte di altri soggetti.

Sentenza completa

N. 00335/2016
REG.RIC.

N. 00414/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00335/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 335 del 2016, proposto da:
Cienneci Srl, Adriatic Marine Group Srl e Cantieri Navali Chioggia Srl, rappresentati e difesi dagli avv.ti Ludovico Marco Benvenuti, Filippo Cazzagon, Alessandro Di Blasi e Paolo Brambilla, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ludovico Marco Benvenuti in Venezia, Santa Croce, 205;

contro

Comune di Chioggia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmelo Papa e Debora Perini, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;

per l'annullamento

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