Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 2989 del 27 febbraio 2012

ECLI:IT:CASS:2012:2989CIV

Massima

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Il giudice di pace è competente a conoscere delle opposizioni avverso i verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada, ma le relative sentenze sono soggette a impugnazione in sede di appello, non di ricorso per cassazione, salvo i casi di ricorso per saltum. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che il ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace che decide l'opposizione a un verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada è inammissibile, in quanto la relativa decisione è soggetta a impugnazione in sede di appello, ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 689/1981, come modificato dal D.Lgs. n. 40/2006. Il giudice di legittimità, pertanto, non può conoscere del merito della controversia, ma deve limitarsi a verificare la regolarità formale del procedimento e la corretta applicazione delle norme di rito. La massima giuridica che può essere tratta dalla sentenza è la seguente: Il ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace che decide l'opposizione a un verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada è inammissibile, in quanto tale decisione è soggetta a impugnazione in sede di appello, ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 689/1981, come modificato dal D.Lgs. n. 40/2006, salvo i casi di ricorso per saltum. Il giudice di legittimità, pertanto, non può conoscere del merito della controversia, ma deve limitarsi a verificare la regolarità formale del procedimento e la corretta applicazione delle norme di rito. Il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione è che il ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace che decide l'opposizione a un verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada è inammissibile, in quanto tale decisione è soggetta a impugnazione in sede di appello, ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 689/1981, come modificato dal D.Lgs. n. 40/2006, salvo i casi di ricorso per saltum. Il giudice di legittimità, pertanto, non può conoscere del merito della controversia, ma deve limitarsi a verificare la regolarità formale del procedimento e la corretta applicazione delle norme di rito.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto - Presidente

Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere

Dott. BIANCHINI Bruno - rel. Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere

Dott. SCALISI Antonino - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al n. r.g. 29188/10) proposto da:

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall'avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. (OMISSIS) in (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso.

- ricorrente -

Comune di Cairate;

- intimato -

avverso la sentenza n. 601/2010 del Giudice di Pace di Busto Arsizio, pubblicata il giorno 25/10/2010;

Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza d…

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