Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7919 del 15 aprile 2005

ECLI:IT:CASS:2005:7919CIV

Massima

Massima ufficiale
E' manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 15 comma quinto, legge n. 515 del 1993, nella parte in cui stabilisce la sanzione pecuniaria applicabile ai candidati, anche non eletti, alla Camera dei deputati, che omettano di depositare presso il Collegio regionale di garanzia elettorale la dichiarazione delle spese sostenute, sollevata, in riferimento all'art. 3, Cost., in quanto prevederebbe una sanzione sproporzionata rispetto alla gravità della condotta e sarebbe priva di un adeguato meccanismo di graduazione della medesima, poiché la determinazione della sanzione è riservata alla discrezionalità del legislatore ordinario, che ha peraltro stabilito un limite minimo ed un limite massimo, che permette di graduarla in relazione alle caratteristiche della fattispecie concreta.

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