Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1698 del 25 febbraio 1983

ECLI:IT:CASS:1983:1698PEN

Massima

Massima ufficiale
La violazione della immutabilità del giudice ex art. 472, secondo comma, cod. pen., implica la necessità della rinnovazione ab imo del dibattimento sotto pena di nullità assoluta insanabile. (Nella specie si è esclusa tale violazione, posto che, a causa della diversa composizione del collegio, era disposta una sospensione del dibattimento senza il compimento di alcun'attività processuale).

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