Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2265 del 11 settembre 1985
ECLI:IT:CASS:1985:2265PEN
Massima
Massima ufficiale
Le impugnazioni dei provvedimenti concernenti le misure di sicurezza e di prevenzione (equiparate, a tale effetto, alle prime dall'art. 4 legge 27 dicembre 1956 n. 1423) non si possono effettuare mediante deposito dell'atto nella cancelleria del giudice a quo; ciò in quanto la norma dell'art. 640 cod. proc. pen. è speciale rispetto alla disposizione generale contenuta nell'art. 198 cod. proc. PEN..
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