Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo - Pescara sentenza n. 496 del 2011

ECLI:IT:TARPE:2011:496SENT

Massima

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L'Amministrazione comunale, in presenza di una denuncia di inizio attività per la realizzazione di un intervento costruttivo, può adottare, dopo la scadenza del termine di legge previsto per il consolidamento del titolo, i provvedimenti di sospensione dei lavori solo dopo il previo ricorso allo strumento dell'autotutela. Tuttavia, il procedimento volto ad accertare la legittimità dell'attività edilizia intrapresa non è sottoposto a preclusioni o decadenze, sicché l'Amministrazione può sempre svolgere i necessari accertamenti preliminari, senza essere obbligata a concluderlo con un provvedimento espresso. Ciò in quanto il Comune, in base ai poteri di vigilanza sull'attività urbanistica-edilizia, può assumere successivamente anche atti di autotutela, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge sul procedimento amministrativo. Pertanto, il ricorso volto a censurare il silenzio serbato dal Comune sull'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso non è fondato, atteso che l'Amministrazione non aveva tale obbligo. Inoltre, la richiesta di pronunciarsi sulla legittimità dell'intervento edilizio e di revocare in autotutela l'ordinanza di sospensione dei lavori è inammissibile, in quanto la prima non è esperibile dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, mentre la seconda è stata già oggetto di una precedente pronuncia giurisdizionale. Infine, la domanda di risarcimento dei danni è inammissibile, in quanto l'inesistenza dell'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso esclude la configurabilità di un danno ingiusto, e la stessa richiesta risulta altresì in violazione del principio del ne bis in idem, essendo stata già avanzata in un precedente giudizio.

Sentenza completa

N. 00250/2011
REG.RIC.

N. 00496/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00250/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 250 del 2011, proposto da:
Da.Co Costruzioni S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso il proprio difensore in Pescara, via Venezia, 25;

contro

Comune di Montesilvano, non costituito in giudizio;

per l’accertamento

dell’obbligo del Comune di Montesilvano di concludere il procedimento iniziato con l’ordinanza di sospensione dei lavori 21 marzo 2011, n. 17bis, del Dirigente del Settore IX; nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente.

Visti il ricorso e i …

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