Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10134 del 2 maggio 2006

ECLI:IT:CASS:2006:10134CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di obiezione di coscienza, l'inosservanza del termine di decadenza previsto dall'art. 4 della legge 8 luglio 1998, n. 230 per la presentazione della domanda di ammissione al servizio civile non comporta, quale conseguenza automatica, la chiamata alle armi del cittadino sottoposto agli obblighi di leva; l'art. 5 della medesima legge prevede infatti l'obbligo di provvedere entro sei mesi all'accoglimento o alla reiezione dell'istanza, con decreto impugnabile dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria, in mancanza del quale la domanda s'intende accolta; la competenza in ordine all'accertamento dell'insussistenza delle cause ostative previste dall'art. 2 della legge, spettante al Ministero della difesa sino al 31 dicembre 1999, è stata trasferita, con decorrenza dal 1° gennaio 2000, all'Ufficio nazionale per il servizio civile, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al quale il Ministero deve trasmettere le relative domande, ivi comprese quelle presentate da soggetti che non avrebbero potuto esercitare il diritto all'obiezione di coscienza o che ne fossero decaduti, ed al quale deve pertanto ritenersi applicabile la disposizione di cui all'art. 5, con la conseguenza che la mancata decisione nel termine di legge comporta il riconoscimento dello "status" di obiettore di coscienza.

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