Cassazione penale Sez. I sentenza n. 17450 del 18 aprile 2018

ECLI:IT:CASS:2018:17450PEN

Massima

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Il differimento facoltativo della pena detentiva per grave infermità fisica, ai sensi dell'art. 147 c.p., comma 1, n. 2, richiede che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, dovendosi operare un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività. La patologia psichica può costituire essa stessa causa di differimento dell'esecuzione della pena, quando sia di tale gravità da produrre un'infermità fisica non fronteggiabile in ambiente carcerario o da rendere l'espiazione della pena contraria, per le eccessive sofferenze, al senso di umanità di cui all'art. 27 Cost. Tuttavia, il differimento non può essere disposto in assenza di un quadro patologico allarmante sotto il profilo della tutela del diritto alla salute e del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, dovendo il giudice di sorveglianza valutare attentamente la situazione complessiva del detenuto, anche alla luce della documentazione sanitaria pregressa, e motivare adeguatamente la propria decisione, senza limitarsi a una mera ricognizione del quadro clinico più recente.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SARNO Giulio - Presidente

Dott. SARACENO ((omissis)) - Consigliere

Dott. BINENTI Roberto - Consigliere

Dott. CENTOFANTI Francesc - rel. Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 22/06/2017 del TRIBUNALE SORVEGLIANZA di CATANZARO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. FRANCESCO CENTOFANTI;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. PICARDI ANTONIETTA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro rigettava l'istanza di rinvio facoltativo …

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