Cassazione penale Sez. III sentenza n. 6842 del 3 luglio 1986

ECLI:IT:CASS:1986:6842PEN

Massima

Massima ufficiale
L'irreperibilità del testimone come causa che legittima la lettura in dibattimento della deposizione resa in istruttoria non presuppone l'osservanza delle formalità stabilite dall'art. 175 cod. proc. pen., che regola le notificazioni alle persone diverse dall'imputato, poiché può essere accertata con qualunque mezzo idoneo a garantire la serietà della ricerca e dell'informazione.

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