Cassazione civile Sez. I sentenza n. 14799 del 15 novembre 2000

ECLI:IT:CASS:2000:14799CIV

Massima

Massima ufficiale
La nullità delle delibere dell'assemblea delle società per azioni, prevista dall'art. 2379 cod. civ. nelle ipotesi di impossibilità ed illiceità dell'oggetto, ricorre solo in caso di contrasto con norme dettate a tutela dell'interesse generale, trascendente quello del singolo socio, e dirette ad impedire una deviazione dallo scopo essenziale economico - pratico del rapporto societario, mentre la violazione di norme poste a tutela di soci o gruppi di soci è ridotta alla ipotesi di annullabilità. Pertanto, ove la delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale di una società per azioni sia adottata dall'assemblea in sede ordinaria anzichè straordinaria, con la partecipazione in composizione non integrale del collegio sindacale, il quale abbia, inoltre, espresso il prescritto parere in modo irrituale, i riscontrati vizi del procedimento formativo della volontà assembleare non integrano una nullità della delibera, non essendo riconducibili ad illiceità dell'oggetto della stessa, e costituiscono, invece, una ipotesi di annullabilità.

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