Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 9870 del 2011

ECLI:IT:TARLAZ:2011:9870SENT

Massima

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Il provvedimento amministrativo di sospensione dei lavori edili, adottato ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001, ha efficacia temporanea limitata a 45 giorni dalla sua notifica. Decorso tale termine senza l'adozione di provvedimenti definitivi, il provvedimento di sospensione perde efficacia, determinando il venir meno dell'interesse del ricorrente all'impugnazione dello stesso. Pertanto, il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dei lavori diviene inammissibile per difetto di interesse, qualora la notifica del ricorso sia avvenuta successivamente alla scadenza del termine di 45 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato. Ciò in quanto il ricorrente non può più trarre alcun vantaggio concreto dall'eventuale annullamento del provvedimento ormai privo di efficacia. Inoltre, l'inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento di sospensione determina anche l'inammissibilità dell'impugnazione, in parte qua, di atti successivi, come la mancata revoca in autotutela del provvedimento di sospensione, in quanto il ricorrente non trarrebbe comunque alcun vantaggio da una pronuncia di legittimità su tali atti. Il difetto di interesse, quale condizione di ammissibilità del ricorso, deve sussistere fin dal momento della proposizione dello stesso.

Sentenza completa

N. 05340/2005
REG.RIC.

N. 09870/2011 REG.PROV.COLL.

N. 05340/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5340 del 2005, proposto da:
Cardelli Paola, rappresentata e difesa dagli avv. Domenico Arlini e Michele Guzzo, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via G. Nicotera, 29;

contro

Comune di Roma, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Lesti e Cristina Montanaro, con domicilio in Roma, via Tempio di Giove, 21;

per l'annullamento:

-della determinazione dirigenziale n.313 del 17 febbraio 2005 di immediata sospensione dei lavori relativi ad opere edilizie prive di atto di assentimento in Via Civinini n.2;

-della nota, in parte qua, n.17985 del 19/26 aprile 2005;

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