Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 8986 del 29 agosto 1990

ECLI:IT:CASS:1990:8986CIV

Massima

Massima ufficiale
Qualora la rai, in qualità di concessionaria del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva, e nell'uso delle bande di frequenza assegnatele dall'amministrazione concedente, arrechi molestia ai programmi trasmessi sulla stessa frequenza da un privato esercente trasmissioni "via etere", e quest'ultimo esperisca azione possessoria di reintegrazione o manutenzione, sulla relativa domanda deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 37 primo comma cod. proc. civ., tenendo conto che detto giudice non può annullare, revocare o modificare provvedimenti amministrativi inerenti alla regolamentazione di quel servizio e che tale divieto si traduce in difetto di giurisdizione, perché preclude l'unica pronuncia richiesta al medesimo giudice ordinario (e da lui soltanto ottenibile, non essendovi altri giudici muniti di attribuzioni in materia possessoria).

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