Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3419 del 22 aprile 1983

ECLI:IT:CASS:1983:3419PEN

Massima

Massima ufficiale
Quando pronuncia declaratoria di estinzione del reato per amnistia, il giudice di merito non ha l'obbligo di una specifica motivazione relativamente alla osservanza dell'art. 152 comma secondo cod. proc. pen., desumendosi dall'applicazione della causa estintiva che egli ha necessariamente e previamente escluso la ricorrenza di prova evidente della insussistenza del fatto o della sua non incriminabilità o della completa innocenza dell'imputato.

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