Cassazione penale Sez. V sentenza n. 36908 del 11 ottobre 2021

ECLI:IT:CASS:2021:36908PEN

Massima

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Il giornalista che riporti fedelmente, senza commenti o chiose capziose, le dichiarazioni oggettivamente lesive dell'altrui reputazione rese da un soggetto pubblico in un contesto di interesse pubblico all'informazione, non è penalmente responsabile per il reato di diffamazione, in quanto la sua condotta è scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca. Ciò in quanto, in tali casi, la dichiarazione dell'intervistato crea di per sé la notizia, che merita di essere pubblicata perché soddisfa l'interesse della collettività all'informazione, indipendentemente dalla veridicità e dalla continenza delle espressioni utilizzate. Il giornalista non può in tali ipotesi esercitare il ruolo di censore nei confronti delle espressioni offensive, poiché ciò priverebbe la notizia del suo reale significato, a detrimento del diritto-dovere di informare la pubblica opinione. Pertanto, in caso di assoluzione del giornalista dall'imputazione di diffamazione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, deve altresì escludersi qualsiasi responsabilità penale in capo al direttore responsabile, in quanto il delitto di diffamazione commesso dal giornalista con il mezzo della stampa si configura quale evento di quello attribuibile al direttore ai sensi dell'art. 57 c.p., la cui condotta omissiva consiste nel non aver esperito i dovuti controlli al fine di evitare la lesione della reputazione di terzi.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MICCOLI Grazia - Presidente

Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere

Dott. BELMONTE Maria Teresa - Consigliere

Dott. BORRELLI Paola - Consigliere

Dott. FRANCOLINI Giovanni - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 09/01/2020 della CORTE APPELLO DI MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCOLINI GIOVANNI;
lette:
- la requisitoria scritta presentata - Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, ex articolo 23, comma 8, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cass…

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