Cassazione penale Sez. I sentenza n. 714 del 16 marzo 1994

ECLI:IT:CASS:1994:714PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di impugnazione di provvedimenti "de libertate" vale il principio di unicita` del diritto di impugnazione, nel senso che l`esaurimento del mezzo di gravame avverso un provvedimento giurisdizionale opera una preclusione all`esercizio della facolta` di impugnazione avverso lo stesso provvedimento con altri mezzi. Ne consegue l`inutilizzabilita` della richiesta di riesame avverso l`ordinanza applicativa di una misura cautelare personale nel caso in cui l`imputato abbia gia` proposto - dopo il suo interrogatorio - richiesta di revoca o di sostituzione della misura al giudice per le indagini preliminari.  Una richiesta concettualmente e logicamente in contraddizione con il mezzo previsto dall`art. 309 cod. proc. pen., considerato che, proponendo la richiesta di revoca, l`inquisito aveva data per scontata la legittimita` del provvedimento adottato, fornendo ad esso sostanziale acquiescenza, cosi` da esaurire il suo diritto di impugnazione dell`ordinanza applicativa della misura cautelare.     da vedere: Sen 07/10/1992 3091 sez 6 Pen Sen 13/11/1993 1865 sez 3 Pen Sen 10/10/1992 3163 sez 6 Pen Sen 15/10/1992 3058 sez 1 Pen

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