Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 111 del 12 gennaio 1988

ECLI:IT:CASS:1988:111PEN

Massima

Massima ufficiale
La sussistenza di una nullità di natura processuale, sia pure di ordine generale, non può ritenersi di ostacolo alla immediata applicazione dell'amnistia a norma degli artt. 152, comma primo e 592 cod. proc. pen., a meno che non si tratti di una nullità assoluta ed insanabile che infici alla radice la validità dello esercizio dell'azione penale, travolgendo tutti gli atti processuali. (Nella specie è stato precisato che la nullità del decreto di citazione per il giudizio d'appello non è di ostacolo all'immediata applicazione dell'amnistia, posto che, se dichiarata, farebbe semplicemente regredire il procedimento alla fase degli atti preliminari al giudizio di secondo grado, in cui il giudice non deve fare altro che prendere atto della sopravvenuta amnistia ed emettere la relativa declaratoria con sentenza dibattimentale). (v, mass n 157662; (v, mass n 159836; (v, mass n 162581).

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