Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Catania sentenza breve n. 1612 del 2023

ECLI:IT:TARCT:2023:1612SENB

Massima

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Il giudice amministrativo è privo di giurisdizione sulle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, salvo quelle inerenti alle procedure concorsuali, essendo tali controversie devolute alla cognizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che il giudice amministrativo non può conoscere di controversie relative a provvedimenti di trasferimento o distacco di personale dipendente di una pubblica amministrazione, in quanto tali questioni rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario in materia di pubblico impiego contrattualizzato, con la sola eccezione delle procedure concorsuali. La massima giuridica che sintetizza tale principio è la seguente: Le controversie relative a provvedimenti di trasferimento o distacco di personale dipendente di una pubblica amministrazione rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, essendo precluso al giudice amministrativo conoscere di tali questioni, salvo quelle inerenti alle procedure concorsuali di cui al comma 4 della medesima disposizione. Il principio di diritto che emerge è che il giudice amministrativo non può pronunciarsi su domande volte a ottenere il mantenimento in servizio presso una determinata sede, in quanto tali controversie, aventi ad oggetto il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Il giudice amministrativo, pertanto, deve dichiarare la propria carenza di giurisdizione, rinviando la parte ricorrente a riproporre la domanda innanzi al giudice ordinario competente.

Sentenza completa

Pubblicato il 15/05/2023

N. 01612/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00602/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 602 del 2023, proposto da
((omissis)), rappresentata e difesa dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Ognina 149;

per l’adozione

di un provvedimento che disponga il mantenimento in servizio della ricorrente presso la “Casa Museo Ucce…

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