Cassazione penale Sez. III sentenza n. 16408 del 27 aprile 2010

ECLI:IT:CASS:2010:16408PEN

Massima

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Il giudice chiamato a convalidare il provvedimento del Questore che impone l'obbligo di presentazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza in occasione di manifestazioni sportive ha l'obbligo di verificare il rispetto del diritto di difesa del destinatario della misura, il quale deve poter esercitare un "contraddittorio cartolare" nel termine dilatorio di quarantotto ore decorrente dalla notifica del provvedimento, entro il quale il Pubblico Ministero può richiedere la convalida e l'interessato può presentare memorie e deduzioni. Qualora la decisione sulla convalida intervenga prima della scadenza del predetto termine, l'ordinanza è affetta dal vizio di violazione di legge e deve essere annullata senza rinvio, con conseguente cessazione dell'efficacia del decreto del Questore. Il rispetto del termine di 48 ore per la convalida rappresenta, infatti, una garanzia essenziale del diritto di difesa del soggetto destinatario della misura, la cui mancata osservanza determina l'illegittimità del provvedimento di convalida. La tutela del diritto di difesa, in tale contesto, assume carattere prioritario rispetto alla tempestiva adozione del provvedimento restrittivo, in quanto funzionale a preservare le garanzie procedimentali a tutela della libertà personale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRASSI Aldo - Presidente

Dott. TERESI Alfredo - Consigliere

Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere

Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) SE. AN. N. IL (OMESSO);

avverso l'ordinanza n. 22/2009 GIP TRIBUNALE di MILANO, del 05/06/2009;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO Giulio;

lette le conclusioni del PG annullare l'impugnata ordinanza con rinvio ad altro giudice.

OSSERVA

Se. An. impugna l'ordinanza in epigrafe in data 5/6/2009 del G.I.P. presso il tribunale di Milano di convalida, del decreto del questore di Milano - notificato il 4.6.09 - con il quale si impone …

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