Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 16836 del 1 dicembre 1989

ECLI:IT:CASS:1989:16836PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato, di cui all'art. 77 legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice di merito può ben dichiarare l'estinzione del reato con relativa sanzione sostitutiva, senza indicare specificamente i motivi del diniego di applicare la norma di cui all'art. 152 capoverso cod. proc. pen., dato che l'accertata sussistenza delle condizioni di sostituibilità della pena, ai sensi degli artt. 53 e segg. della citata legge, rende implicitamente chiara la previa esclusione della prova evidente dell'innocenza dell'imputato. Resta operante, in ogni caso, la possibilità, in sede di ricorso per cassazione, che il giudice di legittimità possa accertare se dalla motivazione della sentenza impugnata, in base agli elementi di fatto in essa ritenuti e senza nuove indagini, ricorra la prova evidente dell'innocenza dell'imputato ovvero la carenza assoluta di prove a suo carico, che giustifichino il proscioglimento pieno nel merito.

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