Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari sentenza n. 6041 del 2004

ECLI:IT:TARBA:2004:6041SENT

Massima

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Il ricorso amministrativo è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente, comportando la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che il venir meno dell'interesse della parte ricorrente a ottenere l'annullamento dell'atto impugnato determina l'improcedibilità del ricorso amministrativo, indipendentemente dalla fondatezza o meno delle ragioni dedotte. In tali casi, le spese di giudizio sono compensate tra le parti costituite, in considerazione del fatto che il ricorso è stato dichiarato improcedibile per una causa sopravvenuta e non imputabile alla condotta delle parti. Tale principio si fonda sulla necessità di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, evitando che il processo prosegua in assenza di un interesse concreto ed attuale della parte ricorrente. Esso trova applicazione ogni qualvolta il ricorrente manifesti espressamente di non avere più interesse alla decisione, ovvero quando sopravvengano fatti o circostanze che rendano il suo interesse meramente teorico o residuale. La compensazione delle spese di giudizio, in tali ipotesi, risponde a criteri di equità e ragionevolezza, in considerazione del fatto che il venir meno dell'interesse è dovuto a cause estranee alla condotta delle parti e non dipendenti dalla fondatezza o meno delle loro rispettive posizioni.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIASede di Bari - Sezione Secondaha pronunciato la seguenteSENTENZAVisto il ricorso n. 2696/1998 proposto da ((omissis)) MODESTO, rappresentato e difeso da Fiorentino avv. Giovanni e ((omissis)) avv. Lucia, con domicilio eletto in Bari do avv. F. Marotti via Imbriani, 91;CONTRO- il Comune di ((omissis)), rappresentato e difeso da Mescia avv. Antonio con domicilio eletto in Bari c/o V.Resta via Piccinni, 210 Sua Sede -la Commissione Esaminatrice del Comune di ((omissis)), n.c.;e nei confronti- di ((omissis)), n.c.;per l'annullamentodell'atto di esclusione, deliberato in data 29.09.1998 dalla Commissione Esaminatrice, nominata con delibera di G.M n. 54 deI 19.02.1998, per espletare le procedure per il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto di Ingegnere Dirigente di Ripartizione Tecnica - I qualifica dirigenziale per il Comune di ((omissis));Visto il ricors…

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