Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3755 del 27 aprile 1981

ECLI:IT:CASS:1981:3755PEN

Massima

Massima ufficiale
E manifestamente infondata - in relazione all'articolo 3 della costituzione - la questione di legittimità costituzionale dello articolo 2, comma terzo, della legge n 110 del 1975 sotto il profilo che la predetta norma, prevedendo che la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi possa escludere l'attitudine a recare offesa alla persona per le armi ad aria compressa, lunghe e corte, ma non già per gli strumenti lanciarazzi, porrebbe in essere una non giustificata disparità di trattamento e di disciplina giuridica di situazioni di fatto uguali ed omogenee, posto che le armi ad aria compressa sono da ritenersi, per loro natura, ben più pericolose degli strumenti lanciarazzi. (La cassazione ha osservato che gli strumenti lanciarazzi, anche se hanno una potenzialità lesiva diversa da quella delle armi destinate all'offesa alla persona, presentano tuttavia caratteristiche e requisiti di intrinseca pericolosità tali da giustificare pienamente e razionalmente la loro assimilazione ed equiparazione alle armi proprie e, quindi, la loro sottoposizione alla disciplina giuridica di queste).

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