Tribunale Amministrativo Regionale Friuli Venezia Giulia - Trieste sentenza breve n. 371 del 2016

ECLI:IT:TARFVG:2016:371SENB

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare il ricorso avverso la delibera comunale di modifica del regolamento del mercato su aree pubbliche, ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti alla decisione del ricorso, in quanto gli stessi hanno manifestato l'intenzione di rinunciare al ricorso, pur non avendolo formalizzato secondo le modalità previste dal Codice del processo amministrativo. Pertanto, il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile, compensando le spese di giudizio tra le parti. La massima giuridica che può essere estratta da tale sentenza è la seguente: La rinuncia al ricorso, anche se non formalizzata secondo le modalità previste dal Codice del processo amministrativo, può essere desunta dalla condotta delle parti che manifesta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, comportando la dichiarazione di improcedibilità del ricorso e la compensazione delle spese di giudizio. Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare il ricorso avverso la delibera comunale di modifica del regolamento del mercato su aree pubbliche, ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti alla decisione del ricorso, in quanto gli stessi hanno manifestato l'intenzione di rinunciare al ricorso, pur non avendolo formalizzato secondo le modalità previste dal Codice del processo amministrativo. Pertanto, il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile, compensando le spese di giudizio tra le parti. La massima giuridica che può essere estratta da tale sentenza è la seguente: La rinuncia al ricorso, anche se non formalizzata secondo le modalità previste dal Codice del processo amministrativo, può essere desunta dalla condotta delle parti che manifesta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, comportando la dichiarazione di improcedibilità del ricorso e la compensazione delle spese di giudizio. Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare il ricorso avverso la delibera comunale di modifica del regolamento del mercato su aree pubbliche, ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti alla decisione del ricorso, in quanto gli stessi hanno manifestato l'intenzione di rinunciare al ricorso, pur non avendolo formalizzato secondo le modalità previste dal Codice del processo amministrativo. Pertanto, il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile, compensando le spese di giudizio tra le parti. La massima giuridica che può essere estratta da tale sentenza è la seguente: La rinuncia al ricorso, anche se non formalizzata secondo le modalità previste dal Codice del processo amministrativo, può essere desunta dalla condotta delle parti che manifesta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, comportando la dichiarazione di improcedibilità del ricorso e la compensazione delle spese di giudizio. Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare il ricorso avverso la delibera comunale di modifica del regolamento del mercato su aree pubbliche, ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti alla decisione del ricorso, in quanto gli stessi hanno manifestato l'intenzione di rinunciare al ricorso, pur non avendolo formalizzato secondo le modalità previste dal Codice del processo amministrativo. Pertanto, il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile, compensando le spese di giudizio tra le parti. La massima giuridica che può essere estratta da tale sentenza è la seguente: La rinuncia al ricorso, anche se non formalizzata secondo le modalità previste dal Codice del processo amministrativo, può essere desunta dalla condotta delle parti che manifesta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, comportando la dichiarazione di improcedibilità del ricorso e la compensazione delle spese di giudizio.

Sentenza completa

N. 00219/2012
REG.RIC.

N. 00371/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00219/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex articolo 74 Cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 219 del 2012, proposto da:
Lucchese Eugenio, in proprio e quale legale rappresentante della società Ferramenta Lucchese S.n.c. di Lucchese Eugenio e Ilario, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Marco Di Benedetto, Stefano Lucchese e Giulia Milo, con domicilio eletto presso lo studio della terza, in Trieste, via Mercato Vecchio n. 3;

contro

Comune di Sacile, rappresentato e difeso dall’avv. Emilio Caucci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Sbisà, in Trieste, via Donota n. 3;

nei confronti di

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