Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 15521 del 9 aprile 2009

ECLI:IT:CASS:2009:15521PEN

Massima

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Il sequestro preventivo di beni di valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati non può essere disposto senza una congrua motivazione che esamini e valuti le specifiche deduzioni difensive sulla liceità della provenienza dei beni, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla consistenza quantitativa e qualitativa dei beni sequestrati. Il giudice è tenuto a motivare in modo adeguato il provvedimento di sequestro, analizzando nel merito le argomentazioni addotte dalla difesa a sostegno della legittima acquisizione dei beni, senza poter semplicemente escludere la credibilità di tali deduzioni sulla base della sola entità del patrimonio sottoposto a sequestro. La motivazione del provvedimento cautelare deve essere puntuale e non può limitarsi ad affermazioni apoditiche o a mere petizioni di principio, dovendosi procedere a un esame approfondito e concreto delle specifiche circostanze addotte dalla parte per giustificare la liceità della provenienza dei beni. Solo all'esito di tale disamina, il giudice potrà legittimamente valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura cautelare reale, in conformità al principio di proporzionalità e di adeguata motivazione dei provvedimenti limitativi della libertà personale e patrimoniale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente

Dott. MANNINO ((omissis)) - Consigliere

Dott. GRAMENDOLA ((omissis)) - Consigliere

Dott. CORTESE Arturo - Consigliere

Dott. LANZA Luigi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) LA. TO. FR. AN. N. IL (OMESSO);

avverso ORDINANZA del 14/10/2008 TRIB. LIBERTA' di FOGGIA;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORTESE ARTURO;

sentite le conclusioni del P.G. Dr. IACOVIELLO ((omissis)), che ha chiesto l'annullamento con rinvio.

FATTO

Il GIP di Foggia in data 26.10.2006 emetteva, in relazione a delitto ex articolo 444 c.p. ascritto a La. To. Fr. , decr…

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