Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1973 del 3 marzo 1993

ECLI:IT:CASS:1993:1973PEN

Massima

Massima ufficiale
In materia di igiene e di buona conservazione dei prodotti alimentari, l' art. 5 lett. b) legge 30 maggio 1962 n. 283 delinea un reato di pericolo presunto, nel senso che la fattispecie - in termini di offensivita` del bene giuridico tutelato - non esige un preventivo accertamento della commestibilita` del prodotto ne` il verificarsi di un danno per la salute del consumatore. Per la sussistenza di tale reato, tuttavia, e` pur sempre richiesto che nella realta` sussista una situazione di fatto - cioe` quella ipotizzata normativamente - la quale possa, secondo una valutazione "juris et de jure", determinare la lesione dell'interesse protetto. Il principio di tipicita` esige, specie nei reati di pericolo presunto, un rigore particolare dell'interprete, al fine di evitare una inammissibilita` dilatazione della fattispecie penale, sicche` la condotta integrativa della fattispecie deve trovare esatta corrispondenza nella realta` assunta come parametro valutativo in concreto della trasgressione. Ne consegue che va escluso il reato di cui all'art. 5 lett. b) legge 283 1962 nella ipotesi di vendita al pubblico di piatti, contenenti cibo, esposti su appositi banconi senza alcuna forma di protezione, alla diretta disponibilita` degli avventori, in assenza di una normativa che in modo specifico - imponendo prescrizione utili per la vendita al pubblico di prodotti alimentari con il metodo del "self service" -faccia presumere il pericolo per la salute del consumatore a seguito di violazione di tali prescrizioni. (Nella specie, all'interno di un ristorante gestito con il sistema "self service", erano detenuti per la vendita al pubblico piatti, contenenti cibo, esposti su appositi banconi senza alcuna forma di protezione, alla diretta disponibilita` degli avventori, in una situazione di fatto connotata da frequente sostituzione dei piatti a seguito della consumazione delle pietanze. La Corte, rigettando il ricorso del P.M. avverso la sentenza assolutoria del Pretore, ha osservato che la predetta modalita` di vendita al pubblico non e` idonea di per se stessa a comportare pericolo di alterazione del prodotto). da vedere: Sen 21/01/1993 3802 sez 6 Pen

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