Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4398 del 12 maggio 1997

ECLI:IT:CASS:1997:4398PEN

Massima

Massima ufficiale
Deve ritenersi erronea l'equiparazione dlla concessione in sanatoria ex art. 13 legge 28 febbraio 1985, n. 47 all'istituto della sanatoria delle opere abusive disciplinato dal capo IV della stessa legge n. 47 del 1985 e dall'art. 39 legge 23 dicembre 1994, n. 724 (comunemente detto "di condono edilizio"). Infatti il meccanismo di estinzione "dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche", fissato dagli artt.13 e 22 della legge n. 47 del 1985, contrariamente a quanto stabilito per la procedura di "condono" (con l'eccezione parziale introdotta dall'ottavo comma dell'art. 39 legge n. 724 del 1994 per le ipotesi di violazione di vincoli artistici, paesistici ed ambientali), non si fonda su un effetto estintivo proprio connesso al pagamento di una somma a titolo di oblazione, bensì sul fatto diverso e successivo dell'effettivo rilascio della concessione sanante da parte del Sindaco previo "accertamento di conformità" (o non-contrasto) delle opere abusive non assentite con gli strumenti urbanistici vigenti (approvati o anche semplicemente adottati) nel momento della realizzazione ed in quello della richiesta: trattasi, dunque, di un istituto di carattere generale (o "di regime") qualificato da una fondamentale verifica di conformità, non disciplinato da disposizioni transitorie e caratterizzato da peculiari sbarramenti amministrativi e temporali in un contesto di rigoroso controllo della sostanziale inesistenza di un danno urbanistico. (Nella specie, relativa ad annullamento senza rinvio poiché i giudici di merito erroneamente avevano ritenuto improduttiva di effetti, nei confronti dell'imputato, la concessione in sanatoria rilasciata al congiunto ai sensi dell'art. 13 legge n. 47 del 1985, la S.C. ha altresì osservato che la stessa Corte Costituzionale - con la sentenza n. 370 del 1988 - ha affermato che l'estinzione dei reati contravvenzionali per violazioni edilizie formali prevista dall'art. 22 terzo comma stessa legge consegue alla constatazione dell'inesistenza dell'antigiuridicità sostanziale del fatto imputato e cioè all'accertamento di un dato che attiene all'oggettività del fatto stesso, derivando da ciò - quale conseguenza diretta - l'estensione ai soggetti concorrenti che pure non abbiano fatto formale richiesta di sanatoria in sede amministrativa).

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