Tribunale Amministrativo Regionale Liguria - Genova sentenza n. 851 del 2016

ECLI:IT:TARLIG:2016:851SENT

Massima

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La mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo relativo alla valutazione di compatibilità di un impianto di distribuzione di carburanti comporta l'illegittimità del provvedimento finale di dichiarazione di incompatibilità, in quanto l'interlocuzione procedimentale avrebbe potuto condurre l'amministrazione a un esito diverso. Il principio di partecipazione, sancito dalla legge n. 241/1990, impone che il privato sia messo in condizione di far valere le proprie ragioni prima dell'adozione di un provvedimento che incida sulla sua sfera giuridica. La mancata comunicazione di avvio del procedimento, pertanto, viola il diritto di difesa del destinatario del provvedimento e determina l'annullamento dello stesso, salvo che non emerga che l'interlocuzione procedimentale non avrebbe comunque potuto influire sull'esito finale. Inoltre, la valutazione di compatibilità di un impianto di distribuzione di carburanti deve essere adeguatamente motivata, con riferimento alle specifiche ragioni di incompatibilità riscontrate, senza che sia sufficiente un generico richiamo alla normativa di settore. Il provvedimento che ometta di indicare in modo chiaro e puntuale i presupposti di fatto e di diritto su cui si fonda la dichiarazione di incompatibilità è pertanto illegittimo per difetto di motivazione. Infine, il mutamento della destinazione d'uso di una zona operato dalla pianificazione urbanistica non ha effetto retroattivo sugli impianti già insediati, i quali mantengono la loro compatibilità con la precedente destinazione, salvo che non emerga una specifica e motivata ragione di incompatibilità sopravvenuta.

Sentenza completa

Pubblicato il 26/07/2016

N. 00851/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00520/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 520 del 2000, proposto da:
Erg Petroli S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Acquarone, Alberto Marconi, con domicilio eletto presso Lorenzo Acquarone in Genova, via Corsica,21/18-20;

contro

Comune di Casella, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ernesto Rognoni, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via XX Settembre, 5/4;
A.N.A.S., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;

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