Cassazione penale Sez. V sentenza n. 12330 del 13 dicembre 1988

ECLI:IT:CASS:1988:12330PEN

Massima

Massima ufficiale
In caso di mancata comparizione dell'imputato al giudizio di opposizione al decreto penale di condanna, può essere giustificato il rinvio del procedimento soltanto se viene provato che l'assenza fu dovuta ad assoluta impossibilità a comparire per legittimo impedimento: cioè, per un evento non solo non riferibile a fatto o colpa dell'interessato, ma anche costituente un ostacolo insuperabile, pur dopo il ricorso a una certa diligenza. Inoltre, il giudice deve essere posto in grado di valutare, con tempestività, se il dedotto impedimento risponda a tali requisiti, sicché, se la relativa prova risulti tardiva (circostanza pur ammissibile), per avere rilevanza deve, almeno, dimostrare che l'opponente ha fatto tutto quanto era a lui possibile per portare a conoscenza del giudice, tempestivamente, le ragioni che non gli consentivano di essere presente all'udienza.

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