Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3807 del 14 febbraio 1997

ECLI:IT:CASS:1997:3807PEN

Massima

Massima ufficiale
Il provvedimento che ripristina la custodia cautelare a norma dell'art. 307, comma secondo, lettera b), cod. proc. pen., facendo rivivere quello originario, come si ricava dall'espressione "è tuttavia ripristinata", contenuta nell'alinea del predetto comma, è impugnabile dall'interessato non già mediante il riesame, rimedio proponibile solo contro le ordinanze genetiche delle misure coercitive, bensì con l'appello ex art. 310 cod. proc. pen., impugnazione di carattere generale e residuale, che trova applicazione in tutti i casi in cui, per i provvedimenti "de libertate", non possa sperimentarsi il riesame.

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