Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 2925 del 14 marzo 1995

ECLI:IT:CASS:1995:2925CIV

Massima

Massima ufficiale
Il comportamento del magistrato può essere censurabile disciplinarmente anche con riguardo ad atti e provvedimenti resi nell'esercizio delle sue funzioni, e quindi nell'attività interpretativa ed applicativa di norme di diritto, quando rilevi scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza, idonee a riverberarsi negativamente sul prestigio del magistrato stesso e dell'Ordine Giudiziario, restando escluso che la censurabilità, in tali limiti, dell'attività del magistrato sia configurabile come violazione del principio dell'indipendenza della Magistratura.

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