Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 16433 del 12 giugno 2024

ECLI:IT:CASS:2024:16433CIV

Massima

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La mancata sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, in quanto la sua esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo, del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo. Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice. Inoltre, l'art. 15 comma 7 d.l. n. 78/2009, che prevede la "sostituzione" della firma autografa "prevista" sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle "norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali" con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto, non trova applicazione nel caso della cartella di pagamento, in quanto le "norme" che la disciplinano - comprese quelle di fonte secondaria - non richiedono la firma autografa sulla cartella stessa. Pertanto, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento non ne determina l'invalidità, essendo sufficiente che l'atto sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo competente.

Sentenza completa


REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
ENRICO MANZONPresidente
GIOVANNI LA ROCCAConsigliere-Rel.
TANIA HMELJAKConsigliere
ANDREA ANTONIO SALEMMEConsigliere
PIERPAOLO GORIConsigliere
Oggetto:
*IRPEF ILOR
RISCOSSIONE
Ud.14/03/2024 CC
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 34151/2019 R.G. proposto da:
ANTONINI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SALARIA,
292, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTE MASSIMO
(CLMMSM65A11H501I) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .
(ADS80224030587) che la rappresenta e difende;
-controricorren…

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