Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10575 del 24 novembre 1984

ECLI:IT:CASS:1984:10575PEN

Massima

Massima ufficiale
L'autorizzazione sanitaria prevista dall'art.. 2 della legge 30 aprile 1962 n.. 283 è necessaria per qualsiasi attività commerciale volta a mettere a disposizione del pubblico sostanze alimentari di ogni specie, che siano il frutto di un procedimento, sia pure elementare, di produzione, preparazione e confezionamento. La norma non stabilisce limiti né di capacità di locali, né di natura tecnica sulle modalità della produzione, ma subordina ad accertamenti sanitari qualunque fabbricato o attività di qualsiasi dimensione, in cui si producono sostanze alimentari destinate alla vendita "in incertam personam". ne deriva che nessuna distinzione è possibile tra produzione ampia o limitata, compiuta su scala industriale o con sistemi artigianali. (Nella specie, è stata ritenuta necessaria l'autorizzazione, trattandosi di un allevamento di milleottocento galline con produzione giornaliera di milletrecento uova).

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