Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Catania sentenza n. 2831 del 2023

ECLI:IT:TARCT:2023:2831SENT

Massima

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L'ordine di demolizione di opere edilizie abusive è un provvedimento vincolato e rigidamente tipizzato dal legislatore, per il quale non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento all'interessato. Infatti, in relazione alla natura affatto vincolata del potere sanzionatorio repressivo, estrinsecato attraverso il provvedimento che ingiunge la demolizione delle opere edilizie abusive, non è dovuta la comunicazione d'avvio del procedimento, anche a prescindere dall'applicazione dell'art. 21-octies della legge n. 241/1990. Ciò in quanto il fine dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento deve essere individuato nella necessità di provocare la collaborazione dell'interessato, donde la conclusione secondo cui, qualora sia provato o desunto dagli atti che la partecipazione dello stesso non avrebbe potuto avere alcuna influenza rispetto al provvedimento finale, deve ritenersi che non sussista tale obbligo di comunicazione. Inoltre, le norme sulla partecipazione del privato al procedimento amministrativo non vanno applicate meccanicamente e formalmente, e la comunicazione è superflua, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, qualora l'interessato sia venuto comunque a conoscenza del procedimento. Quanto all'onere della prova circa l'epoca di realizzazione delle opere edilizie, esso grava esclusivamente sul privato, in quanto soltanto questi può fornire, in quanto ordinariamente ne dispone, inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione di quanto è stato costruito. Tale onere probatorio non può essere assolto mediante la mera allegazione di un semplice principio di prova, bensì si configura come un onere probatorio pieno, non essendo sufficiente la semplice affermazione del privato circa la risalenza dell'opera in epoca antecedente all'entrata in vigore della normativa che ha esteso l'obbligo di munirsi del titolo abilitativo all'intero territorio comunale.

Sentenza completa

Pubblicato il 03/10/2023

N. 02831/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00173/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 173 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. ((omissis)) sito in Catania, alla Via Livorno n. 10;

contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. ((omissis)) sito in Catania, alla Via XX Settembre n. 43;

per l'annullamento

- dell’ordinanza dirigenziale -OMISSIS-, con la quale il Dirigente del VII Settore (Ufficio Tecnico – Controllo Edilizio ed Urbanistico d…

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