Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Catania sentenza n. 1013 del 2022

ECLI:IT:TARCT:2022:1013SENT

Massima

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Il rilascio o il diniego dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), nonché le prescrizioni in essa contenute, rappresentano il risultato dell'esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell'amministrazione, la quale può essere censurata dal giudice amministrativo soltanto in caso di intrinseca illogicità, irragionevolezza o incoerenza. L'amministrazione, nell'esercizio del suo potere discrezionale, può imporre procedure cautelativamente ritenute più funzionali a garantire che i rifiuti pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi siano stabili e non reattivi, ai sensi dell'art. 7 d. lgs. n. 36/2003, purché tali procedure non siano manifestamente erronee, irragionevoli e sproporzionate. Il principio di precauzione che deve caratterizzare le scelte dell'amministrazione ove si presentino eventuali dubbi o perplessità in ordine alle decisioni da assumere nel caso concreto comporta che le scelte e le prescrizioni cautelative adottate dall'amministrazione non sono censurabili. La proposta di soluzioni alternative equivalenti alla copertura finale della discarica (capping) prevista dal d. lgs. n. 36/2003 è ammessa solo nei limiti tassativamente previsti dalla legge, non rientrando in tali limiti la realizzazione di una platea in cemento industriale estesa sulla sommità della discarica, in quanto tale soluzione non risulta conforme alle caratteristiche di plasticità e deformabilità del "pacchetto" di strati previsto dalla normativa. L'amministrazione può pertanto legittimamente respingere soluzioni alternative non conformi alla disciplina di settore. Ove il danno da ritardo sia riferito ad un interesse legittimo pretensivo, non si può prescindere da una valutazione concernente la spettanza del bene della vita e deve, quindi, essere dimostrato che l'aspirazione al provvedimento sia destinata ad un esito favorevole e, perciò, alla prova della spettanza definitiva del bene sostanziale della vita collegato a tale interesse. Conseguentemente, ove non risulti accertata la spettanza del bene della vita connesso, non risulta ingiusto il danno da ritardo.

Sentenza completa

Pubblicato il 06/04/2022

N. 01013/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00400/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 400 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-S.p.A. in Amministrazione Giudiziaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Rossitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, corso Italia 46;

contro

Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente, Regione Siciliana - Arpa Agenzia Regionale Protezione Ambiente --OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, r…

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