Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3288 del 26 febbraio 1983

ECLI:IT:CASS:1983:3288PEN

Massima

Massima ufficiale
L'art. 1, terzo comma, legge 22 maggio 1975, n. 152 (disposizioni a tutela dell'ordine pubblico) richiede, per la concessione della libertà provvisoria, che il giudice accerti sia la mancanza di ragioni processuali ostative, sia la insussistenza della probabilità che l'imputato, se lasciato libero, possa commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività. Il giudizio sfavorevole in ordine anche ad uno solo degli elementi considerati decisivi dall'art. 1, comma terzo, legge n. 152 del 1975 è sufficiente a giustificare il diniego del beneficio della libertà provvisoria.

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