Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari sentenza n. 440 del 2013

ECLI:IT:TARBA:2013:440SENT

Massima

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Il trasferimento di una rivendita di generi di monopolio in un locale situato in zona diversa da quella di originaria ubicazione, pur in presenza di una causa di forza maggiore che impedisca il rientro nella sede precedente, è subordinato al rispetto dei limiti di distanza minima dalle altre rivendite già esistenti nel territorio comunale, previsti dalla normativa di settore. Pertanto, l'Amministrazione competente può legittimamente negare l'autorizzazione al trasferimento qualora il nuovo locale proposto risulti ubicato a distanza inferiore ai parametri minimi stabiliti, in quanto ciò comporterebbe uno "scavalcamento" della zona di influenza commerciale delle altre rivendite già insediate, in contrasto con le finalità di tutela della concorrenza e di razionale distribuzione sul territorio delle attività di vendita di generi di monopolio. Il rispetto di tali limiti di distanza rappresenta un requisito inderogabile, non superabile neppure in presenza di una causa di forza maggiore che impedisca il rientro nella sede originaria, atteso che la normativa di settore subordina il trasferimento "fuori zona" al rispetto di specifici parametri dimensionali e reddituali, volti a salvaguardare l'equilibrio della rete distributiva. L'Amministrazione, pertanto, non è tenuta a motivare analiticamente il diniego di autorizzazione al trasferimento, essendo sufficiente il richiamo alle pertinenti disposizioni regolamentari che impongono il rispetto di tali limiti minimi di distanza, la cui inosservanza determina l'inammissibilità dell'istanza di trasferimento, indipendentemente dalla sussistenza di una causa di forza maggiore. Inoltre, l'obbligo di esame delle memorie e dei documenti difensivi presentati dall'interessato nel corso del procedimento non impone una confutazione analitica di ogni singolo argomento utilizzato, essendo sufficiente una motivazione che renda percepibile, nella sostanza, la ragione del mancato accoglimento delle osservazioni. Infine, il diniego di autorizzazione al trasferimento non preclude la riproposizione dell'istanza per altro locale situato a maggiore distanza dalle rivendite esistenti, atteso che il commercio di generi di monopolio non costituisce attività imprenditoriale libera, ma è tuttora sottoposto per legge a regime concessorio.

Sentenza completa

N. 00009/2011
REG.RIC.

N. 00440/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00009/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9 del 2011, proposto da ((omissis)), rappresentato e difeso dall’avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso l’avv. ((omissis)) in Bari, via Dante, 25;

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato di Bari, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

nei confronti di

((omissis)), rappresentata e difesa dall’avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Bari, piazza Massari, 6;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. 4092…

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