Cassazione penale Sez. III sentenza n. 11249 del 17 novembre 1995

ECLI:IT:CASS:1995:11249PEN

Massima

Massima ufficiale
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma legge 10 maggio 1976, n. 319 dedotta sul rilievo che - tenuto conto delle modifiche apportate allo stesso art. 21 - esso punirebbe con sanzione più grave la mera mancanza di autorizzazione allo scarico rispetto all'ipotesi aggravata, negli scarichi, superamento dei limiti tabellari di accettabilità. Infatti nella formulazione attuale del citato art. 21 - modificato dalle leggi 24 dicembre 1979 n. 650, 24 novembre 1981 n. 689 e 17 maggio 1995 n. 172 - non è dato ravvisare la violazione dei principi di razionalità e di proporzionalità delle pene allorché si consideri che la fattispecie, sanzionata dal primo comma di tale norma non può concorrere con quelle viste nei successivi terzo e quarto comma, che l'effettuazione di uno scarico senza autorizzazione non può essere considerata con valutazione generalizzata, fatto meno grave della violazione dei parametri tabellari di natura non tossica nell'esecuzione di uno scarico non autorizzato; che le pene edittali rispettivamente previste consentono al giudice una razionale ed opportuna graduazione che tenga conto della concreta entità della violazione accertata.

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