Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo - Pescara sentenza breve n. 465 del 2013

ECLI:IT:TARPE:2013:465SENB

Massima

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Il potere di autotutela dell'amministrazione di annullare un provvedimento favorevole al privato deve essere esercitato entro un termine ragionevole, con adeguata partecipazione del destinatario, previa ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti. L'amministrazione deve indicare specifiche ragioni di interesse pubblico a sostegno dell'annullamento e svolgere una adeguata comparazione tra tali interessi pubblici e quelli del soggetto inciso dal provvedimento. L'esercizio del potere di autotutela a distanza di un periodo di tempo eccessivamente lungo, senza il rispetto di tali presupposti, determina l'illegittimità del provvedimento di annullamento. L'amministrazione, nel valutare l'esercizio del potere di autotutela, deve contemperare l'interesse pubblico all'integrità e correttezza dell'azione amministrativa con la tutela dell'affidamento e della buona fede del privato che ha fatto legittimo affidamento sul provvedimento favorevole. Il principio di proporzionalità impone all'amministrazione di adottare la misura meno afflittiva per il privato, ove possibile, rispetto all'obiettivo di tutela dell'interesse pubblico perseguito. L'annullamento di un provvedimento favorevole al privato, adottato in violazione di tali principi, determina l'illegittimità del provvedimento di autotutela.

Sentenza completa

N. 00429/2012
REG.RIC.

N. 00465/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00429/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 429 del 2012, proposto da:
Fabrizio Zamengo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Teresa Fanzini, Luca Filippa, Stefano Rossi e Riccardo Ludogoroff, con domicilio eletto presso Stefano Rossi in Pescara, corso V. Emanuele, 147;

contro

Università degli Studi G. D'Annunzio di Chieti-Pescara;

per l'annullamento

del decreto 4 aprile 2012, n. 613, con il quale il Rettore dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara ha annullato l’immatricolazione della parte ricorrente al Corso di laurea in Fisioterapia…

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