Tribunale Amministrativo Regionale Calabria - Catanzaro sentenza n. 1920 del 2015

ECLI:IT:TARCZ:2015:1920SENT

Massima

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Il provvedimento di esclusione di un concorrente da una gara pubblica, legittimamente adottato dalla stazione appaltante, può essere successivamente revocato in autotutela dalla medesima amministrazione, qualora ritenga che tale provvedimento sia stato emesso in violazione di legge o per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. In tal caso, la revoca dell'atto di esclusione determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio promosso dal concorrente avverso il provvedimento di esclusione, con conseguente compensazione delle spese di lite. Il principio di diritto che emerge è che l'amministrazione, nell'esercizio dei propri poteri di autotutela, può riesaminare e rimuovere i propri atti illegittimi o inopportuni, al fine di ripristinare la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, anche in pendenza di un giudizio promosso dal soggetto interessato. Tale potere di riesame e di rimozione degli atti illegittimi o inopportuni, esercitato in via di autotutela, consente all'amministrazione di adeguare la propria azione amministrativa ai principi di buon andamento e imparzialità, di cui all'art. 97 della Costituzione, e di tutelare l'interesse pubblico sotteso alla procedura di gara, garantendo la partecipazione di tutti i concorrenti in possesso dei requisiti richiesti. La revoca dell'atto di esclusione, pertanto, determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente compensazione delle spese di lite, in quanto l'amministrazione ha riconosciuto l'illegittimità del proprio precedente provvedimento e ha provveduto a rimuoverlo, ripristinando la posizione del concorrente escluso.

Sentenza completa

N. 01329/2015
REG.RIC.

N. 01920/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01329/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1329 del 2015, proposto da:
Cardamone Group S.r.l., in persona del suo legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)), domiciliata presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo Regionale, in Catanzaro, alla via ((omissis)), n. 76/B;

contro

Regione Calabria, in persona del suo Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’avv. ((omissis)), elettivamente domiciliata presso gli uffici dell’Avvocatura Regionale, in Catanzaro, alla via Milano, n. 28;
Azienda Ospedaliera di Cosenza, in persona del suo legale rappresentante
pro tempore
;

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