Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10950 del 6 maggio 2010

ECLI:IT:CASS:2010:10950CIV

Massima

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Il diritto di cronaca, pur costituendo un fondamentale diritto di libertà di manifestazione del pensiero, trova un limite nel rispetto della reputazione altrui. Pertanto, quando la notizia riportata dalla stampa e dai media, pur provenendo da una fonte qualificata come un pubblico ministero, contenga affermazioni lesive della reputazione di una persona, i giornalisti hanno il dovere di verificarne la veridicità attraverso un doveroso accertamento documentale, prima di darne diffusione. Qualora tale verifica non venga compiuta e la notizia si riveli successivamente falsa o infondata, i giornalisti non potranno invocare l'esimente del diritto di cronaca, essendo venuta meno la condizione della verità putativa, e saranno pertanto responsabili per il reato di diffamazione e tenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati. Il principio della verità putativa, infatti, opera solo quando l'informazione sia stata diffusa in buona fede, sulla base di una ragionevole convinzione della sua veridicità, senza che sia stata omessa la doverosa verifica della fonte. Diversamente, la mancata diligenza nell'accertamento dei fatti rende la condotta dei giornalisti illecita e fonte di responsabilità civile e penale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI ((omissis)) - Presidente

Dott. FILADORO Camillo - Consigliere

Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere

Dott. UCCELLA Fulvio - Consigliere

Dott. TALEVI Alberto - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 270-2006 proposto da:

MA. SO. NU. , (OMESSO), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MIRANDOLA 23, presso lo studio dell'avvocato MARZIALE LUCIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CORREGGIARI GIANNI, PELLEGRINI ALESSANDRO giusta procura speciale del Dott. Notaio TOMMASO GHERARDI in 436 BOLOGNA 14/12/2005, rep. 43915;

- ricorrente -

contro

GR. ED. L'. S.P.A. (OMESSO) …

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