Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3284 del 15 febbraio 2006

ECLI:IT:CASS:2006:3284CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di risarcimento del danno a causa di diffamazione a mezzo stampa, la valutazione del superamento dei limiti del diritto di critica e di informazione (costituiti dall'interesse pubblico, dalla rispondenza a verità dei fatti esposti e dalla continenza formale), con conseguente attribuzione di rilevanza diffamatoria ad espressioni usate negli articoli di stampa, si risolve in giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione corretta, congrua e coerente.(Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di danni esperita dalla società editrice di un quotidiano nei confronti della casa editrice e del direttore di altro periodico in ragione della pubblicazione su di questo di articoli ritenuti lesivi della dignità e dell'immagine del proprio giornale).

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