Cassazione penale Sez. III sentenza n. 12914 del 25 marzo 2019

ECLI:IT:CASS:2019:12914PEN

Massima

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Il giudice per le indagini preliminari è tenuto a rispettare il termine dilatorio di 48 ore dalla notifica all'interessato del provvedimento del Questore, prima di pronunciare l'ordinanza di convalida, al fine di assicurare all'interessato un adeguato termine per la presentazione delle proprie deduzioni difensive. Il mancato rispetto di tale termine determina la nullità dell'ordinanza di convalida per violazione del diritto di difesa, con conseguente cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione. Il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione è che il giudice per le indagini preliminari, nel procedimento di convalida del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive imposto ai sensi della legge n. 401 del 1989, art. 6, deve rispettare un termine dilatorio di 48 ore dalla notifica all'interessato del provvedimento del Questore, al fine di consentire all'interessato di presentare le proprie deduzioni difensive. Il mancato rispetto di tale termine determina la nullità dell'ordinanza di convalida per violazione del diritto di difesa, con conseguente cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione. Questo principio, di derivazione giurisprudenziale, mira a garantire il corretto esercizio del diritto di difesa dell'interessato nel procedimento di convalida, pur in assenza di una specifica previsione normativa in tal senso nella legge n. 401 del 1989. La Corte di Cassazione ha affermato tale principio in una consolidata giurisprudenza, ritenendo necessario assicurare all'interessato un termine adeguato per la presentazione delle proprie deduzioni difensive, da rapportarsi a quello eventualmente fissato dal Questore nel provvedimento di cui è stata richiesta la convalida o a quello di 48 ore entro il quale il pubblico ministero è tenuto a richiedere la convalida stessa. Il mancato rispetto di tale termine dilatorio comporta la nullità dell'ordinanza di convalida per violazione del diritto di difesa, con conseguente cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREAZZA Gastone - Presidente

Dott. CERRONI Claudio - Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni F. - Consigliere

Dott. ANDRONIO A. Mar - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Verona del 24 febbraio 2018;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. Alessandro M. Andronio;
letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale, Dott.ssa ((omissis)), che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza del 24 febbraio…

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