Cassazione penale Sez. I sentenza n. 21966 del 22 maggio 2023

ECLI:IT:CASS:2023:21966PEN

Massima

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Il ricorso per cassazione proposto personalmente dal condannato, senza l'assistenza di un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione, è inammissibile ai sensi dell'art. 613, comma 1, c.p.p. In tali casi, la Corte di Cassazione è tenuta a dichiarare l'inammissibilità del ricorso e a condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p. Tale principio si fonda sull'esigenza di garantire il rispetto delle regole processuali che disciplinano l'accesso al giudizio di legittimità, al fine di assicurare la corretta e uniforme interpretazione ed applicazione della legge. L'inosservanza di tali prescrizioni, infatti, comporta l'inammissibilità del ricorso, in quanto preclude alla Corte di Cassazione di esercitare il proprio sindacato sulla legittimità del provvedimento impugnato. La ratio di tale previsione normativa risiede nella necessità di tutelare il diritto di difesa del condannato, assicurando che il ricorso per cassazione sia proposto e sostenuto da un professionista qualificato, in grado di formulare correttamente i motivi di impugnazione e di rappresentare adeguatamente gli interessi del ricorrente. Pertanto, la mancata assistenza di un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione determina l'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BONI Monica - Presidente

Dott. BIANCHI Michele - Consigliere

Dott. LIUNI Teresa - Consigliere

Dott. POSCIA Giorgio - Consigliere

Dott. RUSSO Carmine - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 15/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO;
udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
rilevato che si procede de plano.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTA
1. Il provvedimento, i cui estremi sono riportati nella intestazione, e' oggetto dell'odierno ricorso per cassazione; che e' stato presentato dal condannato (OMISSIS) personalmente.
Esso, pertanto, incorre nella causa di inammissibilita' prevista da…

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