ECLI:IT:CASS:2002:21793PEN
Considerato che all'udienza del 2.4.01 avanti il Tribunale di Forlì, il difensore del ricorrente effettuava dichiarazione di ricusazione del collegio giudicante, avendo gli stessi componenti, pronunciato, previa separazione dei giudizi, sentenza di applicazione di pene, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., nei confronti di uno dei concorrenti del reato ascritto all'A.; che la Corte di Appello di Bologna, con ordinanza 20.4.01 dichiarava inammissibile la ricusazione; che il ricorso dell'A. invoca l'erronea applicazione della legge processuale; che i motivi di ricorso sono manifestamente infondati; che, infatti, l'emissione di sentenza di patteggiamento nei confronti di soggetti concorrenti nel medesimo reato, non produca alcun effetto pregiudicante nei confronti dello stesso giudice che procede nei confronti di soggetti coimputati, salvo che nella sentenza di applicazione della pena, siano state siano state compiute valutazioni in ordine alla responsabilità d…
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