Cassazione penale Sez. III sentenza n. 26075 del 6 luglio 2007

ECLI:IT:CASS:2007:26075PEN

Massima

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Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: Il sindacato di legittimità della Corte di Cassazione sulla motivazione della sentenza impugnata non può consistere in una rinnovata valutazione delle risultanze probatorie, ma deve limitarsi a verificare se la motivazione sia esauriente nell'affrontare i temi essenziali e coerente nella valutazione degli elementi probatori, senza che possano essere censurate mere incongruenze logiche non incompatibili con le conclusioni adottate. Il giudizio di legittimità, infatti, risponde a logiche e finalità proprie, diverse da quelle del giudizio di merito, non potendosi sostituire alla pienezza del riesame consentito al giudice di appello. Pertanto, una motivazione che risulti motivata in modo coerente e logico rispetto alle circostanze di fatto ritenute accertate si sottrae al sindacato di legittimità, anche a seguito della modifica dell'art. 606, lett. e), c.p.p. operata dalla L. n. 46 del 2006, la quale ha sottolineato il valore decisivo che la valutazione del fatto ha con riferimento alla corretta applicazione della disposizione di legge, senza tuttavia ampliare i poteri di controllo della Corte di Cassazione oltre il rispetto delle regole sulla valutazione della prova e la coerenza del discorso giustificativo della decisione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPO Ernesto - Presidente

Dott. TERESI Alfredo - Consigliere

Dott. FIALE Aldo - Consigliere

Dott. MARINI Luigi - est. Consigliere

Dott. GAZZARA Santi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CA. Ro., nato a (OMESSO) il giorno (OMESSO);

Avverso la sentenza emessa in data 12 Luglio 2006 dal Tribunale di Velletri in composizione monocratica, che lo ha condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di euro 200,00, di ammenda per il reato previsto dall'articolo 161 c.n., per avere occupato arbitrariamente mq. 28 di suolo demaniale marittimo su cui e' stato posato un gazebo.

Fatto accertato il (OMESSO);

Sentita la relazione effettuata dal …

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