Tribunale Amministrativo Regionale Friuli Venezia Giulia - Trieste sentenza n. 183 del 2011

ECLI:IT:TARFVG:2011:183SENT

Massima

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Il Comune, in assenza di classificazione acustica del proprio territorio, non può applicare i limiti differenziali di rumorosità previsti dalla normativa, ma solo i limiti assoluti di cui all'art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 1 marzo 1991. Pertanto, il provvedimento comunale che ordina la cessazione dell'attività di diffusione sonora e sospende l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande in un circolo privato, fondandosi sul superamento dei limiti differenziali accertato da una relazione tecnica, è illegittimo in quanto adottato in assenza dei presupposti di fatto e di diritto. Il Comune, in mancanza di classificazione acustica del territorio, non può far applicare i limiti differenziali di rumorosità, dovendo limitarsi ai soli limiti assoluti previsti dalla normativa, con la conseguenza che il provvedimento che impone la cessazione dell'attività e la sospensione dell'autorizzazione sulla base del superamento dei limiti differenziali è illegittimo per carenza dei presupposti di fatto e di diritto. La mancata adozione della classificazione acustica comunale comporta l'inapplicabilità dei limiti differenziali di rumorosità, con la conseguente illegittimità dei provvedimenti che si fondano su tale presupposto erroneo.

Sentenza completa

N. 00506/2005
REG.RIC.

N. 00183/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00506/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ((omissis))

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 506 del 2005, proposto da:
Boobe'S Sas, rappresentato e difeso dagli avv. ((omissis)), ((omissis))', con domicilio eletto presso ((omissis))' Avv. in Trieste, via Donota 3;

contro

Comune di Aviano, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)). in Trieste, via Coroneo 21;

per l'annullamento

dell'ordinanza sindacale dd. 3.11.2005; del provvedimento dd. 3.11.2005, con cui è stato ordinato alla società ricorrente di non utilizzare gli impianti di diffusione sonora presenti nel circolo e non dar luogo ad alcuna attività di…

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