Cassazione penale Sez. II sentenza n. 10257 del 30 novembre 1983

ECLI:IT:CASS:1983:10257PEN

Massima

Massima ufficiale
In presenza di una causa di estinzione del reato (nel caso di specie, amnistia) non sono deducibili in Cassazione eventuali vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito sarebbe incompatibile col principio secondo cui non può ritardarsi la declaratoria immediata di una causa estintiva, salva l'applicazione dell'art. 152, c. 2, c.p.p., nel solo caso che l'evidenza della prova di innocenza possa ricavarsi agevolmente, senza nuove indagini, dalla stessa sentenza impugnata, in base agli elementi di fatto in essa ritenuti.

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