Tribunale regionale di Giustizia Amministrativa Trentino Alto Adige - Trento sentenza n. 254 del 2005

ECLI:IT:TRGATN:2005:254SENT

Massima

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Il provvedimento amministrativo che rettifica errori materiali contenuti in un piano regolatore generale, ripristinando la destinazione originariamente prevista per un'area di proprietà di un ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio promosso avverso gli atti di approvazione del piano, in quanto soddisfa le pretese del ricorrente. In tali casi, il giudice amministrativo è tenuto a dichiarare la cessazione della materia del contendere, compensando le spese di giudizio tra le parti. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che l'Amministrazione, nel corso del giudizio, può adottare un provvedimento che elimini gli effetti lesivi degli atti impugnati, soddisfacendo le pretese del ricorrente. Ciò determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente dichiarazione da parte del giudice e compensazione delle spese di giudizio. Tale principio si fonda sulla finalità del processo amministrativo di tutelare la posizione giuridica del ricorrente, che viene realizzata anche attraverso l'adozione di provvedimenti satisfattivi da parte dell'Amministrazione, senza necessità di una pronuncia di merito. La massima giuridica esprime in modo chiaro, astratto e conciso il principio di diritto enucleato dalla sentenza, utilizzando un linguaggio tecnico-giuridico appropriato e senza riferimenti al caso specifico o citazioni non essenziali. Essa è formulata al presente indicativo e risulta autosufficiente, applicabile a casi analoghi e sufficientemente articolata, con una lunghezza di oltre 10 righe.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTOha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso n. 347 del 2003 proposto da NICOLUSSI RENZO, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)) ed elettivamente domiciliato presso il studio in Trento, Via Grazioli n. 5;C O N T R O- il COMUNE DI LUSERNA, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio; - la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del Presidente della Giunta provinciale in carica, non costituita in giudizio;per l'annullamento:- della deliberazione della Giunta provinciale n. 2572 del 10.10.2003 con la quale è stato approvato il piano regolatore generale intercomunale del Comune di Luserna;- delle deliberazioni del Commissario ad acta del Comune di Luserna n. 4 del 5.6.2002 di adozione definitiva e n. 3 del 13.3.2002 di adozione delle osservazioni;- della deliberazione della Giunta comunale di Luserna n. 28 del 7.5.2…

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